D.Lgs. 81/08 e Direttiva Macchine: l’acquisto di macchine e impianti
Giovedì 26 Maggio 2011 08:39
Le responsabilità e gli adempimenti necessari in relazione all’acquisto di macchine, attrezzature di lavoro e impianti industriali. La valutazione dei rischi residui, il rispetto degli standard tecnico-strutturali e la documentazione
Presentazione dei seminari organizzati da MECQ srl e COGITA srl che si sono tenuti durante la Convention “Ambiente Lavoro” di Modena nel mese di ottobre 2010.
Nell’incontro dal titolo “Acquisto di macchine, attrezzature di lavoro e impianti industriali alla luce del D.Lgs. 81/2008 e della Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. 17/2010): selezione del fornitore, specifiche di acquisto, clausole contrattuali e collaudi in accettazione” ci si è dunque primariamente soffermati sui requisiti normativi richiesti dall’art. 30 del Decreto legislativo 81/2008 affinché il modello organizzativo abbia efficacia esimente.
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
In particolare I relatori hanno affrontato il caso di acquisto di macchine nuove, marcate CE.
E, in relazione alla responsabilità dell’acquirente, per le macchine CE del D.Lgs. 81/2008 si applicano il titolo III capo I e l’allegato VI.
In pratica, per le macchine CE, l’utilizzatore ha in carico:
- “valutazione dei ‘rischi residui’ (rischi palesi lasciati legittimamente dal costruttore);
- valutazione del luogo di installazione e dei modi di lavoro;
- adozione di modi di lavoro corretti;
- formazione, manutenzione, verifiche periodiche ecc.”.
Ci possono poi essere casi particolari.
Ad esempio di fronte ad “evidenti difformità nell’operato del fabbricante (rischi palesi che non sono rischi residui)”, il datore “non può esimersi dall’intervenire”.
Il fatto cioè che “sussista una (ovvia) responsabilità del fabbricante non esime in alcun modo il datore di lavoro dalle proprie (quindi il datore di lavoro deve intervenire anche se non riesce a rivalersi sul fabbricante)”.
Ritornando ora al comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, i relatori sottolineano che
il datore di lavoro deve avere le “pezze di appoggio” per “dimostrare che sono soddisfatte le lettere a) e b)” (quella critica è la prima).
Inoltre il datore deve acquisire “tutti i documenti a cui ha diritto (dichiarazioni, manuali, schemi) che oltre che obbligatori per legge svolgono una funzione concreta per la sicurezza”.
Vediamo ora cosa dice la Direttiva Macchine (al fabbricante).
Con la valutazione dei rischi - come indicata nella Direttiva 2006/42/CE recepita dal D.Lgs.
17/2010 – il fabbricante deve:
– “esaminare tutti i rischi;
– ‘dimostrare’ perché restano dei rischi residui;
– definire le misure residuali di controllo dei rischi residui (che devono risultare idonee a tale controllo)”.
E con riferimento all’ Allegato II della Direttiva Macchine e alle dichiarazioni IIA (Dichiarazione CE di conformità di una macchina) e IIB (Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine), nell’incontro si segnala che:
- “relativamente alle macchine IIA non cambia nulla;
- viene introdotto il concetto di quasi macchina
- la dichiarazione IIB per le quasi macchine è una dichiarazione di conformità ‘limitata’”.
Veniamo alla documentazione.
La documentazione “(principalmente il manuale) si incrementa ‘radicalmente’ con la nuova direttiva (rischi residui, comportamento da tenere in caso di anomalie, piano di manutenzione, scelta dei ricambi, … ). Tutte cose che “al datore di lavoro servono per usare correttamente la macchina”.
Dunque, oggi “per le macchine CE (incluse le IIB, con qualche distinguo) il fabbricante si assume ‘singolarmente’ la responsabilità della conformità e della certificazione.
Mentre l’utilizzatore (datore di lavoro in primis) è “responsabile di gestire i rischi residui, di inserire correttamente la macchina e di rispettare le istruzioni”.
Tutto ciò funziona “solo se il fabbricante fornisce tutte le evidenze documentali necessarie…”.
Il seminario arriva dunque a queste conclusioni:
- “il datore di lavoro (la azienda) deve avere sotto controllo il processo di acquisto delle macchine;
- solo così evita che entrino in azienda macchine non sicure o prive di documentazione obbligatoria;
- se questo succede il datore di lavoro si dovrebbe assumere delle responsabilità in più su tematiche di cui non è uno specialista”;
- e in ogni caso, “se il processo non è sotto controllo, si manca il rispetto dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e in caso di infortunio ‘scatterebbe la 231’”.
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