Maxi emendamento: arriva la sicurezza dei sistemi elettrici

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Maxi emendamento: arriva la sicurezza dei sistemi elettrici

 

Oltre che di riduzione delle bollette della luce, nel maxi emendamento alla Legge di stabilità si tratta anche di sicurezza degli impianti elettrici: l'iniziativa è delegata a Regioni e Province autonome, senza nessuna novità rilevante


Sicurezza del sistema elettrico (e fonti rinnovabili) nell’ambito delle Regioni e delle Province autonome sono dunque due temi trattati nel maxi emendamento, nei seguenti termini:

“Per esigenze di sicurezza del sistema elettrico e di riduzione degli oneri di sistema sui prezzi dell’energia elettrica, le Regioni e le Province autonome assicurano che i procedimenti e gli atti di loro competenza per autorizzare opere di sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica siano armonizzati e coerenti, anche in termini temporali, con il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2011. A tale scopo, entro 90 giorni le Regioni emanano specifici atti di indirizzo alle Province, ove delegate allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n.387/2002, e ai Comuni per l’applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 28/2011.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico e di ridurre gli oneri di sistema sui prezzi dell’energia elettrica, le Regioni e le Province autonome devono quindi assicurare che i procedimenti e gli atti di loro competenza per autorizzare le citate opere siano armonizzati e coerenti, anche in termini temporali, con il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede entro novanta giorni ad aggiornare e rivedere la disciplina tecnica su dispacciamento e servizi di rete.

Citiamo dal testo: “Per le medesime esigenze richiamate al comma 3 (sopra, ndr), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede entro novanta giorni ad aggiornare e rivedere la disciplina tecnica su dispacciamento e servizi di rete”.

I procedimenti e gli atti per le opere di sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica devono essere quindi "armonizzati e coerenti" con il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili secondo i principi elencati qui (Decreto legge 28/2011) al comma 2. Niente di nuovo sotto sul fronte occidentale, dunque.

 

Fonte: Illuminotecnica.com


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